Assistenza Sanitaria Integrativa

Cos’è l’Assistenza Sanitaria Integrativa?

L’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI) è una forma di tutela sanitaria di tipo integrativo o sostitutivo delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Costituisce il cosiddetto “Secondo Pilastro” del sistema sanitario italiano e risponde all’idea della condivisione della tutela della salute tra l’azienda e il lavoratore.

Le misure di ASI possono essere previste nel contratto individuale, nei regolamenti aziendali, in ogni livello della contrattazione collettiva e possono far parte dei Piani di Welfare Aziendale che le imprese offrono ai lavoratori ovvero possono essere previste nei regolamenti dei diversi Albi Professionali.

Chi può aderire?

L’adesione ha sempre carattere volontario per il lavoratore, anche nel caso in cui le forme di ASI siano istituite attraverso la contrattazione collettiva.

L’ASI è erogata attraverso: fondi sanitari integrativi, Società di mutuo soccorso o Casse di assistenza sanitaria.

In generale, i servizi che rientrano nell’ASI, tranne i casi in cui questa ha carattere sostitutivo, sono quelli non previsti dal SSN e comprendono le prestazioni di medicina non convenzionale, le cure termali, l’assistenza odontoiatrica e le misure di long-term care.

Quali sono i vantaggi fiscali?

Per favorire lo sviluppo di forme di ASI il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni fiscali.

L’art. 51 c. 2 lett. a) TUIR dispone che “Non concorrono a formare il reddito:a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della Salute di cui all’articolo 10, c. 1, lett. e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad €. 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. e-ter)”. 

L’art.10, c.1, lett. e-ter) fa esplicito riferimento ai fondi integrativi del SSN.